la seguente legge: Art. 1. Nuove concessioni 1. All'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi: "9. Al fine dell'adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti ed in sede di prima applicazione della presente legge, potranno essere assentite nuove concessioni, prima dell'entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, per gli impianti di solo G.P.L. in misura non superiore al 4 per cento del totale del numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell'Isola, come previsto dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 settembre 1989, e che deve rimanere complessivamente invariato. 10. Per il rilascio delle nuove concessioni di cui al nono comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, determina il numero degli impianti che potranno essere concessi in ogni Provincia, da ripartirsi in proporzione al numero dei punti vendita degli impianti stradali normali di distribuzione carburanti esistenti nel territorio dell'Isola e l'ubicazione, tenendo presenti le esigenze dell'utenza, le localita' montane e le piccole isole".