la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Nuove concessioni
 
   1.  All'articolo  2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45,
sono aggiunti i seguenti commi:
   "9. Al fine dell'adeguamento alla  normale  rete  esistente  degli
impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti ed in sede di prima
applicazione della presente legge, potranno  essere  assentite  nuove
concessioni,  prima  dell'entrata  in  vigore  del piano regionale di
razionalizzazione della rete distributiva  dei  carburanti,  per  gli
impianti  di  solo  G.P.L. in misura non superiore al 4 per cento del
totale del numero dei punti vendita di tutti gli  altri  impianti  di
distribuzione  carburanti funzionanti nel territorio dell'Isola, come
previsto dall'articolo 6, secondo comma, del decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1989,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 settembre 1989,  e
che deve rimanere complessivamente invariato.
   10.  Per il rilascio delle nuove concessioni di cui al nono comma,
la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore  regionale   del
turismo,  artigianato e commercio, determina il numero degli impianti
che potranno essere concessi in  ogni  Provincia,  da  ripartirsi  in
proporzione  al  numero  dei  punti  vendita  degli impianti stradali
normali  di  distribuzione  carburanti   esistenti   nel   territorio
dell'Isola  e l'ubicazione, tenendo presenti le esigenze dell'utenza,
le localita' montane e le piccole isole".